Del resto il convenuto nemmeno nella procedura sommaria di rigetto dell’opposizione mai ha contestato l’avvenuta fornitura e posa in opera della piscina. c) L’escusso ha asseverato che il credito in esecuzione non sarebbe esigibile perché il contratto prevede espressamente il pagamento del saldo al collaudo, che però non sarebbe mai avvenuto, in particolare perché non è mai stato prodotto il certificato di collaudo controfirmato. Dall'esame del doc. A si evince, per quel che riguarda il pagamento, che un primo terzo del prezzo di vendita era da pagarsi all’inizio dei lavori, un secondo terzo alla consegna dei materiali e un ultimo terzo al collaudo.