Il contratto di compravendita è pertanto sorto. b) Pure realizzato è il secondo presupposto, visto che l’istante sub doc. G ha prodotto le fatture relative alla fornitura della piscina acquistata e che, anche dopo aver ricevuto le fatture, l’escusso mai ha notificato di non aver ricevuto quanto acquistato. Del resto il convenuto nemmeno nella procedura sommaria di rigetto dell’opposizione mai ha contestato l’avvenuta fornitura e posa in opera della piscina.