Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331). 4. Il contratto di vendita costituisce riconoscimento di debito per il pagamento del prezzo, quando cumulativamente sono adempiuti i seguenti requisiti: a) vi è contratto di compravendita (con gli essentialia negotii) sottoscritto dal compratore; b) è stata fornita la prova documentale dell’avvenuta consegna della merce (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 71 I e 72); c) il prezzo è esigibile nel momento in cui è stata presentata la domanda di esecuzione (Panchaud/Caprez, op. cit., § 71 I e § 14).