Per l’art. 2 della Convenzione la compravendita è regolata dalla legge interna del paese designato dalle parti contraenti, mentre per l’art. 3, in difetto di una tale dichiarazione delle parti, la compravendita soggiace alla legge interna del paese in cui il venditore ha, al momento in cui assume l’ordinazione, la sua dimora abituale. Nella fattispecie in narrativa le parti non hanno designato la legge applicabile al contratto di compravendita in oggetto. Ne discende che avendo avuto la venditrice al momento in cui ha assunto l’ordinazione la sua dimora abituale in Italia, il contratto di compravendita di cui è chiesta l’esecuzione soggiace alla legge italiana.