Giusta l’art. 118 cpv. 1 LDIP la compravendita di cose mobili corporee è regolata dalla convenzione dell’Aia del 15 giugno 1955 concernente la legge applicabile ai contratti di compravendita a carattere internazionale di cose mobili corporee, ratificata dalla Svizzera il 29 agosto 1972 e dall’Italia il 17 marzo 1958 (RS 0.221.211.4). Per l’art. 2 della Convenzione la compravendita è regolata dalla legge interna del paese designato dalle parti contraenti, mentre per l’art. 3, in difetto di una tale dichiarazione delle parti, la compravendita soggiace alla legge interna del paese in cui il venditore ha, al momento in cui assume l’ordinazione, la sua dimora abituale.