Con sentenza 30 giugno 1994 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza argomentando che la documentazione prodotta costituisce riconoscimento di debito ex art. 82 LEF e che “le eccezioni sollevate dalla parte convenuta non trovano spazio nella presente procedura e potranno essere fatte valere, se del caso, in sede di merito”.