G), che “la fornitura è stata ultimata verso la fine del 1989 e pertanto il collaudo è avvenuto ad ultimazione dell’opera”. A mente dell’istante inoltre i difetti dell’opera non sono mai stati fatti valere in via giudiziaria e pertanto la relativa eccezione sarebbe prescritta. Relativamente all’estinzione del debito per avvenuto pagamento la procedente assevera che le fatture prodotte non sono attinenti alle prestazioni da lei effettuate. Osserva infine “che l’importo riconosciuto dal convenuto fa riferimento alle posizioni del preventivo espressamente indicate più una serie di optionals indicati a mano a p. 4”.