Considerato come il collaudo dell’opera non sia ancora avvenuto, il credito posto in esecuzione non è esigibile. L’escusso ha sollevato inoltre, sulla base di uno scritto trasmesso il 7 novembre 1989 alla procedente, l’eccezione di difetti presenti nell’opera. In via subordinata l’escusso ha sostenuto, producendo varie fatture e ricevute di pagamento, che il credito in esecuzione sarebbe estinto, avendo effettuato pagamenti per Fr. 49’589.45. L’istante in replica ha precisato, producendo le fatture trasmesse all’escusso, la cui ultima data del 20 dicembre 1989 (doc. G), che “la fornitura è stata ultimata verso la fine del 1989 e pertanto il collaudo è avvenuto ad ultimazione dell’opera”.