dallo studio legale __________ | tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 12/13 aprile 1994 dell’UE di Lugano; sulla quale istanza la Pretore di Lugano, Sezione 5, con sentenza 30 giugno 1994 ha così pronunciato: “1. L’istanza è accolta e, di conseguenza, l’opposizione interposta al PE indicato è respinta in via provvisoria per Fr. 9’473.-- oltre interessi al 5 % dal 10.5.1990. 2. La tassa di Fr. 110.--, da anticipare dalla parte istante, è a carico della parte convenuta con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 270.-- a titolo di ripetibili.