{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-04-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00105_1995-04-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6968&nX40_KEY=4933428&nTrefferzeile=2&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ea229c856935c59577dca93b7a7d9d46"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00105"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.04.1995 14.1995.00105"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:00:14", "Checksum": "be60be0ebf5fde29cc80c1619dfacb11", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.04.1995 14.1995.00105\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n8.\na) L’escusso assevera infine, sulla base di uno scritto trasmesso il 7 novembre 1989 alla procedente, l’eccezione di difetti dell’opera.\nb) Nell'esecuzione basata su contratti bilaterali sinallagmatici in cui le parti sono tenute a prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore l'obbligo della prestazione anticipata, la scrivente Camera ha adottato in materia di rigetto dell'opposizione la prassi di Basilea Campagna, secondo la quale il rigetto deve essere concesso a meno che l'escusso renda almeno credibile l'eccezione di inadempimento (cfr. Cometta, op. cit. in Rep. 1989 p. 348 con riferimenti).\nc) L’escusso eccepisce la difettosità della merce fornita.\nL’eccezione è proponibile e, se fondata, è idonea ad infirmare la pronuncia del rigetto dell’opposizione: l’art. 1492 comma 1 CCI stabilisce infatti che, in caso di consegna di merce difettosa, il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo.\nL’appellante ha basato la sua eccezione d’inadempimento contrattuale sulla lettera 7 novembre 1989 (doc. 1) inviata alla procedente a seguito di presunti difetti riscontrati nell’opera in oggetto. Ora tale notifica, unico riscontro prodotto dall’escusso in relazione a questa eccezione, è stata allestita dall’escusso medesimo e non può quindi fornire sufficiente riscontro oggettivo atto a rendere verosimile l’eccezione sollevata, che è quindi rimasta allo stato di puro parlato senza supporto probatorio alcuno.\nNe consegue che il rigetto provvisorio pronunciato dal primo giudice va confermato limitatamente alla somma di Fr. 9’392.65 oltre interessi.\n9. L'appello 8 luglio 1994 di __________ va quindi parzialmente accolto.\nTassa di giustizia e indennità seguono la pressoché totale soccombenza dell'appellante in prima e seconda sede (art. 51, 54, 67 e 68 TarLEF).\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 82 LEF; 118 cpv. 1 LDIP; 2 e 3 della Convenzione dell’Aia del 15 giugno 1955 concernente la legge applicabile ai contratti di compravendita a carattere internazionale di cose mobili corporee; 1492 comma 1 CCI\nPRONUNCIA:\n1. L’appello 8 luglio 1994 __________, è parzialmente accolto.\nDi conseguenza la sentenza 30 giugno 1994 della Pretore di Lugano, Sezione 5, è così riformata:\n“1. L’istanza 11 maggio 1994 __________, è parzialmente accolta.\nDi conseguenza l’opposizione interposta da __________ al PE n. __________ del 12/13 aprile 1994 dell’UE di Lugano è respinta in via provvisoria limitatamente a Fr. 9’392.65 oltre interessi al 5 % dal 10 maggio 1990.\n2. La tassa di Fr. 110.--, da anticipare dalla parte istante, è a carico della parte convenuta con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 270.-- a titolo di ripetibili.”\n2. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 170.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________ che rifonderà all’appellante Fr. 400.-- di indennità.\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}