{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-04-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00105_1995-04-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6968&nX40_KEY=4933428&nTrefferzeile=2&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ea229c856935c59577dca93b7a7d9d46"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00105"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.04.1995 14.1995.00105"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:00:14", "Checksum": "be60be0ebf5fde29cc80c1619dfacb11", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.04.1995 14.1995.00105\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n6. Per l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione a meno che il debitore sollevi o giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all'escusso incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l'obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, op. cit., § 26 p. 61; BlSchk 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).\n7.\na) Tra le eccezioni atte ad infirmare il riconoscimento di debito ex art. 82 LEF vi è l’estinzione del debito per avvenuto pagamento (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 348).\nb) L’escusso ha asseverato, producendo varie fatture e ricevute di pagamento, che il credito posto in esecuzione sarebbe estinto, perché egli avrebbe effettuato pagamenti per Fr. 49’589.45 e quindi per un importo superiore alla somma pattuita. L’importo di Fr. 49’000.-- era infatti comprensivo di tutte le spese di montaggio e posa in opera, anche di quelle relative agli accessori.\nc) Dal doc. C si evince che __________ ha ordinato la fornitura e la posa della nota piscina per l’importo di “Fr. 49’000.-- tutto compreso”, inclusi i lavori da eseguire dalla ditta __________ di Fr. 19’646.-- (doc. B). Dai combinati doc. C e B risulta dunque che l’escusso ha riconosciuto alla procedente, per le prestazioni che avrebbe dovuto eseguire, l’importo di Fr. 29’354.-- (Fr. 49’000.-- - Fr. 19’646.--). Come concordemente ammesso dalle parti e come risulta dai doc. 2 e 3, __________ ha versato sino ad ora a __________ Fr. 19’881.35 per cui lo scoperto ammonta a Fr. 9’472.65.\naa) L’escusso sostiene di aver versato alla ditta __________ Fr. 23’816.40. Il maggior importo versato alla __________ rispetto a quanto previsto nel preventivo doc. B non può essere dedotto dal credito riconosciuto alla procedente, atteso che l’escusso non ha reso verosimile che __________ agisse quale appaltatrice generale e quindi fosse responsabile del sorpasso di preventivo della __________\nbb) Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente l’indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 330).\nDall’esame dei combinati doc. A, B e C non è determinabile se le opere eseguite da __________ (esecuzione dell’impianto di riscaldamento della piscina, doc. 7; installazione impianto, doc. 8) fossero incluse nel prezzo pattuito di Fr. 49’000.--. Anche siffatto importo, ritenuto che l’escusso non ha apportato sufficienti riscontri oggettivi in tal senso, non può dunque essere dedotto da quanto riconosciuto alla procedente con il doc. C.\ncc) Dal doc. A sub “condizioni generali di vendita” a p. 4 risulta la “resa franco __________ ” della merce acquistata. Ne consegue dunque che i costi pertinenti allo sdoganamento della merce sono a carico dell’escusso.\nCompensato con quanto ancora dovuto alla procedente è invece l’importo di Fr. 80.-- corrisposto dall’escusso per i permessi di lavoro rilasciati a due operai della __________ (doc. 11), atteso che siffatti costi sono relativi alle prestazioni da fornirsi dalla procedente e quindi inclusi nell’importo di fr. 49’000.--.\n"}