{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-04-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00105_1995-04-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6968&nX40_KEY=4933428&nTrefferzeile=2&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ea229c856935c59577dca93b7a7d9d46"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00105"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.04.1995 14.1995.00105"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:00:14", "Checksum": "be60be0ebf5fde29cc80c1619dfacb11", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.04.1995 14.1995.00105\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n3.\na) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti). Anche un contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di debito, ritenuto l’ossequio delle peculiarità del caso di specie.\nb) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).\n4. Il contratto di vendita costituisce riconoscimento di debito per il pagamento del prezzo, quando cumulativamente sono adempiuti i seguenti requisiti:\na) vi è contratto di compravendita (con gli essentialia negotii) sottoscritto dal compratore;\nb) è stata fornita la prova documentale dell’avvenuta consegna della merce (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 71 I e 72);\nc) il prezzo è esigibile nel momento in cui è stata presentata la domanda di esecuzione (Panchaud/Caprez, op. cit., § 71 I e § 14).\n5. Nel caso di specie sono adempiuti tutti i presupposti del considerando 4.\na) Con l’offerta 6 febbraio 1989 la procedente ha sottoposto all’escusso un preventivo per la fornitura di una piscina del tipo __________ (doc. A). In relazione a questa offerta, con lo scritto 23 febbraio 1989 (doc. C), l’escusso ha confermato l’ordine per la fornitura e la posa della piscina comprensiva di vari accessori, per complessivi Fr. 49’000.--, di cui Fr. 19’646.-- per l’esecuzione di opere da capomastro da parte della ditta __________. Il contratto di compravendita è pertanto sorto.\nb) Pure realizzato è il secondo presupposto, visto che l’istante sub doc. G ha prodotto le fatture relative alla fornitura della piscina acquistata e che, anche dopo aver ricevuto le fatture, l’escusso mai ha notificato di non aver ricevuto quanto acquistato. Del resto il convenuto nemmeno nella procedura sommaria di rigetto dell’opposizione mai ha contestato l’avvenuta fornitura e posa in opera della piscina.\nc) L’escusso ha asseverato che il credito in esecuzione non sarebbe esigibile perché il contratto prevede espressamente il pagamento del saldo al collaudo, che però non sarebbe mai avvenuto, in particolare perché non è mai stato prodotto il certificato di collaudo controfirmato.\nDall'esame del doc. A si evince, per quel che riguarda il pagamento, che un primo terzo del prezzo di vendita era da pagarsi all’inizio dei lavori, un secondo terzo alla consegna dei materiali e un ultimo terzo al collaudo.\nE’ ben vero che, come sostenuto dall’appellante, agli atti non figura alcun certificato di collaudo; è comunque altrettanto vero che con lo scritto 7 novembre 1989 (doc. 1) l’escusso ha notificato all’istante tutta una serie di presunti difetti presenti nell’opera in oggetto. Da siffatto scritto e dalle fatture emesse da __________ il 22 marzo 1989, il 7 luglio 1989 e il 20 dicembre 1989 (doc. G) risulta che al più tardi il 7 novembre 1989 la piscina era stata fornita e posata ed era utilizzata dall’appellante. Con ogni probabilità quindi già prima del 7 novembre 1989 anche il collaudo dell’opera, che in base al doc. A non richiedeva la stesura in forma scritta, era stato effettuato. Dagli atti non risulta che l’escusso, prima dell’udienza di contraddittorio del 21 giugno 1994, abbia mai eccepito la non esecuzione del collaudo. Ne consegue quindi, ritenuto che __________ non ha portato alcun riscontro oggettivo atto a rendere verosimile l’eccezione di non esigibilità del credito da lui sollevata, che l’importo in esecuzione era esigibile al più tardi il 7 novembre 1989 e quindi ben prima della domanda di esecuzione.\nd) Con l'esecuzione in esame la procedente pretende, sulla base del doc. C, la corresponsione dell’importo di Fr. 9’473.--, che rappresenterebbe la differenza tra la somma dovuta a __________ di Fr. 29’354.-- (ossia Fr. 49’000.-- a cui vanno dedotti Fr. 19’646.-- per le opere di pertinenza della __________) e quanto versatole dall’escusso a titolo di acconti (Fr. 16’300.-- il 15 marzo 1989 e Fr. 3’581.-- il 13 dicembre 1989).\nNe consegue che, essendo adempiuti tutti i presupposti richiesti dalla legge, vi è agli atti una valido riconoscimento di debito legittimante, in linea di principio, il rigetto provvisorio per il prezzo residuo di Fr. 9’473.-- oltre interessi al 5 % dal 14 maggio 1990."}