{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-04-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00105_1995-04-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6968&nX40_KEY=4933428&nTrefferzeile=2&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ea229c856935c59577dca93b7a7d9d46"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00105"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.04.1995 14.1995.00105"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:00:14", "Checksum": "be60be0ebf5fde29cc80c1619dfacb11", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.04.1995 14.1995.00105\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nF. Con osservazioni 2 agosto 1994 l’appellata ha resistito al gravame argomentando che “__________ ha concluso con l’appellante un contratto di fornitura e posa in opera di una piscina tipo __________ completa di impianto di depurazione per il prezzo pattuito a forfait di Fr. 49’000.-- (doc. C), comprendente sia le prestazioni __________ e meglio quelle risultanti dal preventivo del 6 febbraio 1989 (doc. A), sia quelle della ditta __________, e meglio come da preventivo di cui al doc. B”. Le prestazioni __________ consistevano “nella fornitura di materiali resa franco __________ e nel montaggio degli stessi una volta predisposto il cantiere”. L’intervento di altre imprese non rientra invece “nelle prestazioni contrattuali pattuite con la __________, né il loro corrispettivo può essere conglobato nel prezzo di Fr. 49’000.-- comprendente unicamente, per espressa menzione, il preventivo __________ ”.\nA mente dell’appellata il contratto tra le parti è un contratto di compra-vendita, atteso “che in caso di vendita con montaggio si è in presenza di un contratto di compra-vendita, qualora i materiali forniti ed installati sono il risultato di una produzione in serie e non di una prestazione personale del fornitore”.\nTrattandosi di fattispecie a carattere internazionale alla compra-vendita di cose mobili corporee sarebbe applicabile la convenzione dell’Aia del 15 giugno 1955 concernente la legge applicabile ai contratti di compravendita a carattere internazionale di cose mobili corporee.\nA mente della procedente il credito è esigibile. La piscina è infatti stata resa operativa nel mese di maggio/giugno 1989. Dato certo è comunque che la fornitura e l’installazione della piscina sono state ultimate precedentemente al 7 novembre 1989, avendo in tale data il signor __________ notificato all’appellata una serie di presunti difetti riscontrati. Siffatta notifica dei difetti dimostra inoltre l’intervenuto collaudo dell’opera perché senza tale collaudo “e cioè senza la verifica sperimentale di materiali, macchine e costruzioni eseguita per accertarne l’idoneità, non sarebbe stato possibile rilevare i difetti lamentati”. Il contratto non prevedeva comunque l’esigenza di un certificato di collaudo controfirmato.\nRelativamente all’eccezione di estinzione del debito per avvenuto pagamento l’appellata osserva che “i lavori effettuati da altre imprese non possono evidentemente essere compresi nel saldo riconosciuto, ritenuto comunque che i collegamenti elettrici ed idraulici dai locali impianti alla rete, così come l’impianto del riscaldamento, non sono menzionati nel preventivo”. Considerato come le prestazioni della ditta __________ siano separate da quelle della __________ l’importo che l’appellante avrebbe versato in più alla __________ rispetto al preventivo non può essere computato su quanto di spettanza dell’appellata. Infine l’appellata rileva che le fatture per merce sdoganata sono a carico dell’escusso a norma del contratto, il quale prevede la resa franco __________.\nConsiderato\nin diritto:\n1. In via preliminare deve essere risolta la questione a sapere se il rapporto contrattuale instauratosi tra le parti sia un contratto d’appalto, come sostenuto dall’escusso, oppure un contratto di compravendita, come preteso dall’istante.\nIn base ai criteri sviluppati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, rapporti contrattuali come quello in oggetto -in cui la procedente si è impegnata a fornire e a posare una piscina (prefabbricata del tipo __________), inclusi vari accessori- si caratterizzano quali contratti di compravendita (SJ 1979 p. 346; Pierre Tercier, Les contrats spéciaux, Zurigo 1995, n. 3320 ss.).\n2. Giusta l’art. 118 cpv. 1 LDIP la compravendita di cose mobili corporee è regolata dalla convenzione dell’Aia del 15 giugno 1955 concernente la legge applicabile ai contratti di compravendita a carattere internazionale di cose mobili corporee, ratificata dalla Svizzera il 29 agosto 1972 e dall’Italia il 17 marzo 1958 (RS 0.221.211.4). Per l’art. 2 della Convenzione la compravendita è regolata dalla legge interna del paese designato dalle parti contraenti, mentre per l’art. 3, in difetto di una tale dichiarazione delle parti, la compravendita soggiace alla legge interna del paese in cui il venditore ha, al momento in cui assume l’ordinazione, la sua dimora abituale. Nella fattispecie in narrativa le parti non hanno designato la legge applicabile al contratto di compravendita in oggetto. Ne discende che avendo avuto la venditrice al momento in cui ha assunto l’ordinazione la sua dimora abituale in Italia, il contratto di compravendita di cui è chiesta l’esecuzione soggiace alla legge italiana.\n"}