{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-04-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00105_1995-04-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6968&nX40_KEY=4933428&nTrefferzeile=2&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ea229c856935c59577dca93b7a7d9d46"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00105"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.04.1995 14.1995.00105"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:00:14", "Checksum": "be60be0ebf5fde29cc80c1619dfacb11", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.04.1995 14.1995.00105\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n13 aprile 1995\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nCometta, presidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 8 luglio 1994 da\n|\n|\n__________ rappr. dallo studio legale __________\n|\n|\n|\nContro |\n|\n|\n__________ rappr. dallo studio legale __________ |\ntendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 12/13 aprile 1994 dell’UE di Lugano;\nsulla quale istanza la Pretore di Lugano, Sezione 5, con sentenza 30 giugno 1994 ha così pronunciato:\n“1. L’istanza è accolta e, di conseguenza, l’opposizione interposta al PE indicato è respinta in via provvisoria per Fr. 9’473.-- oltre interessi al 5 % dal 10.5.1990.\n2. La tassa di Fr. 110.--, da anticipare dalla parte istante, è a carico della parte convenuta con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 270.-- a titolo di ripetibili.”\nDecisione tempestivamente dedotta in appello dall’escusso che con atto 8 luglio 1994 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;\nmentre con osservazioni 2 agosto 1994 l’appellata ha resistito al gravame, protestate spese e ripetibili;\nesaminati atti e documenti,\nposti i seguenti\npunti di giudizio\n1. Deve essere accolta l’appellazione 8 luglio 1994 di __________?\n2. Tassa di giustizia e indennità.\nRitenuto\nin fatto:\nA. Con PE n. __________ del 12/13 aprile 1994 dell’UE di Lugano __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 9’473.-- oltre interessi al 6 % dal 14 maggio 1990, indicando quale titolo di credito: “Fornitura e allestimento di una piscina di tipo __________, secondo ordine del cliente del 23.2.1989”.\nInterposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.\nB. La procedente fonda la sua pretesa su uno scritto 23 febbraio 1989 (doc. C), con il quale l’escusso le ha confermato l’ordine per la fornitura e la posa di una piscina del tipo __________ per complessivi Fr. 49’000.--, inclusivi Fr. 19’646.-- per l’esecuzione di opere da capomastro da parte della ditta __________.\nL’importo di Fr. 9’473.--, dedotto in esecuzione, rappresenta la differenza tra la somma dovuta alla procedente di Fr. 29’354.-- (Fr. 49’000.-- - Fr. 19’646.--) e quanto versatole dall’escusso a titolo di acconti (Fr. 16’300.-- il 15 marzo 1989 e Fr. 3’581.-- il 13 dicembre 1989).\nC. All’udienza di contraddittorio __________ ha argomentato che dal preventivo 6 febbraio 1989 (doc. A) risulta che la terza rata a saldo è esigibile solo ad avvenuto collaudo. Considerato come il collaudo dell’opera non sia ancora avvenuto, il credito posto in esecuzione non è esigibile.\nL’escusso ha sollevato inoltre, sulla base di uno scritto trasmesso il 7 novembre 1989 alla procedente, l’eccezione di difetti presenti nell’opera.\nIn via subordinata l’escusso ha sostenuto, producendo varie fatture e ricevute di pagamento, che il credito in esecuzione sarebbe estinto, avendo effettuato pagamenti per Fr. 49’589.45.\nL’istante in replica ha precisato, producendo le fatture trasmesse all’escusso, la cui ultima data del 20 dicembre 1989 (doc. G), che “la fornitura è stata ultimata verso la fine del 1989 e pertanto il collaudo è avvenuto ad ultimazione dell’opera”.\nA mente dell’istante inoltre i difetti dell’opera non sono mai stati fatti valere in via giudiziaria e pertanto la relativa eccezione sarebbe prescritta.\nRelativamente all’estinzione del debito per avvenuto pagamento la procedente assevera che le fatture prodotte non sono attinenti alle prestazioni da lei effettuate.\nOsserva infine “che l’importo riconosciuto dal convenuto fa riferimento alle posizioni del preventivo espressamente indicate più una serie di optionals indicati a mano a p. 4”.\nD. Con sentenza 30 giugno 1994 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza argomentando che la documentazione prodotta costituisce riconoscimento di debito ex art. 82 LEF e che “le eccezioni sollevate dalla parte convenuta non trovano spazio nella presente procedura e potranno essere fatte valere, se del caso, in sede di merito”.\nE. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso, asseverando che il contratto instauratosi tra le parti è un contratto di appalto generale a corpo (art. 373 CO), nell’ambito del quale l’appellante funge da committente e l’appellata da appaltatrice generale, mentre tra l’appellante e gli altri artigiani non sussiste alcun rapporto contrattuale.\n“Tanto nel contratto del 25.2.1990 (doc. C), quanto dal preventivo __________ doc. A p. 4) e dall’ammissione della stessa controparte, traspare che la somma pattuita di Fr. 49’000.-- è da intendersi “tutto compreso”, cioè per l’insieme dei lavori preventivati, inclusi quelli dati in subappalto”.\nA mente dell’appellante “in presenza di una notifica di svariati difetti dell’opera (doc. 1), non può sussistere una consegna a termini di legge (art. 372 cpv. 1 CO) e di conseguenza nemmeno l’esigibilità della mercede”. Inoltre il contratto prevede “espressamente il pagamento del saldo al collaudo”, che però non sarebbe mai avvenuto, in particolare perché non è mai stato prodotto il certificato di collaudo controfirmato.\nInoltre, nel caso di specie, l’appellante avrebbe versato complessivi Fr. 49’589.45 “relativi a prestazioni ed opere rientranti nel tutto compreso pattuito”. Siffatto importo supera la somma originariamente pattuita con l’appaltatrice generale, così che il debito sarebbe estinto."}