C), non recando la firma di un legale rappresentante dell’escussa, non costituiscono validi riconoscimenti di debito ex art. 82 LEF. Il rigetto dell’opposizione è infatti retto dalle rigide esigenze della procedura sommaria, che permette al creditore di evitare la procedura ordinaria e di ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione qualora egli disponga di un riconoscimento di debito sottoscritto dal debitore, o se del caso da un suo rappresentante in grado di vincolarlo sulla base di una procura scritta, dall’ammissione esplicita in documenti oppure dall’ammissione esplicita all’udienza (cfr. DTF 112 III 88).