Ogni mezzo di sottoscrizione meccanica, come l’uso di timbri (salvo l’eccezione dell’art. 14 cpv. 2 CO) o di una macchina da scrivere, anche se usata personalmente da chi esprime in forma scritta ma meccanica una dichiarazione di volontà, manca del requisito della firma di propria mano (Cometta, op.cit. in Rep 1989 p. 339 con riferimenti; cfr. anche Panchaud/Caprez, op. cit., § 3 p. 7 s.). Ne consegue che gli ordini per la fornitura di vari prodotti elettronici del 31 dicembre 1993 (ordini n. 186 e 187, doc. A e B) e del 12 gennaio 1994 (ordine n. 202, doc. C), non recando la firma di un legale rappresentante dell’escussa, non costituiscono validi riconoscimenti di debito ex art. 82 LEF.