b) Riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF può essere unicamente una dichiarazione sottoscritta dal debitore o da un suo rappresentante (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, p. 151). Quali esigenze siano poste al requisito della firma ex art. 82 LEF risulta dall’art. 14 cpv. 1 CO: la firma deve essere apposta di propria mano, ritenuto che per l’art. 15 CO sostitutivo della firma di chi è incapace di sottoscrivere può essere solo un segno a mano autenticato o una pubblica attestazione (Cometta, op.cit. in Rep 1989 p. 339). Ogni mezzo di sottoscrizione meccanica, come l’uso di timbri (salvo l’eccezione dell’art. 14 cpv.