3. a) Sebbene __________ asseveri per la prima volta e pertanto irritualmente in sede di appello che gli ordini n. __________non recano la sua firma e pertanto non costituiscono riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF, la questione se vi sia o no la firma deve essere comunque esaminata, atteso che il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d’appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Cometta, op.cit. in Rep 1989 p. 331 con riferimenti). b) Riconoscimento di debito ex art. 82 cpv.