, § 71 I p. 171 ss., CEF 17.3.1988 in re SLSI e LLCC. Infatti la contestazione dell’omessa consegna della merce acquistata, formulata per la prima volta in sede d’appello, in violazione del principio procedurale secondo cui alle parti non è consentito in seconda sede addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni (art. 321 cpv. 1 lit. b CPC), è inammissibile siccome proceduralmente irrita. All’appellante va infatti ricordato che la procedura d’appello si caratterizza quale accertamento critico della decisione del primo giudice, senza possibilità, appunto perché basata su fatti affermati e sulle prove raccolte in prima sede, che queste emergenze processuali possano essere mutate (cfr.