Gli ordini doc. A, B e C, se firmati dall'ordinante, costituiscono, in principio, un riconoscimento di debito dell’escussa nel senso inteso ai considerandi 1 a) e b) per i tipi, la quantità e i prezzi unitari ivi indicati, atteso che in prima sede non è stato eccepito l’adempimento dell’obbligo contrattuale della procedente (ossia la “consegna della cosa mobile venduta”); Panchaud/Caprez, op. cit., § 71 I p. 171 ss., CEF 17.3.1988 in re SLSI e LLCC.