Siccome si è tenuti a provare unicamente i fatti che sono contestati dalla parte avversa, solo una chiara contestazione dà la possibilità di rilevare ciò che nel complesso dei fatti asseriti è contestato e quindi il tema ed i limiti dell’onere probatorio”. A mente dell’istante “la contestazione sollevata dall’appellante solo in seconda istanza costituisce un fatto nuovo e non è pertanto ammissibile in sede di appello”. __________ rileva che “l’avvenuta fornitura è comunque comprovata dalla conferma di ricezione della merce (doc. I) e dai contratti di licenza per l’uso dei programmi __________ (doc.