Con osservazioni 18 aprile 1995 l’appellata ha resistito al gravame argomentando che “la generica allegazione dell’escussa, secondo cui non avrebbe avuto nessun debito nei confronti dell’istante, non può essere interpretata quale contestazione circa l’avvenuta fornitura della merce. Siccome si è tenuti a provare unicamente i fatti che sono contestati dalla parte avversa, solo una chiara contestazione dà la possibilità di rilevare ciò che nel complesso dei fatti asseriti è contestato e quindi il tema ed i limiti dell’onere probatorio”.