L’appellante contesta infine gli interessi moratori al tasso del 6% concessi dalla Pretore, asseverando che l’istante non ha provato il tasso di sconto bancario ordinario applicato nel luogo del pagamento. F. Con osservazioni 18 aprile 1995 l’appellata ha resistito al gravame argomentando che “la generica allegazione dell’escussa, secondo cui non avrebbe avuto nessun debito nei confronti dell’istante, non può essere interpretata quale contestazione circa l’avvenuta fornitura della merce.