Nel caso di specie i documenti prodotti dall’istante non costituiscono riconoscimento di debito perché “sia le fatture che le ordinazioni n. __________non sono né sottoscritte dall’appellante né altrimenti riconosciute”. A mente dell’appellante inoltre la constatazione della prima giudice secondo cui vi è stata “consegna della cosa mobile venduta” perché “l’escussa non avrebbe smentito tale circostanza” è errata, atteso che essa si sarebbe “opposta al pagamento delle fatture contestando le allegazioni dell’istante proprio su tale circostanza”. Inoltre dai documenti prodotti dall’istante non risulta che vi sia stata consegna della cosa mobile venduta, perché “le dichiarazioni di cui ai doc.