” Decisione tempestivamente dedotta in appello dall’escussa che con atto 30 marzo 1995 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili; mentre con osservazioni 18/19 aprile 1995 l’appellata ha resistito al gravame, protestate spese e ripetibili; rilevato che con decreto presidenziale 4 aprile 1995 all’appello è stato concesso l’effetto sospensivo; esaminati atti e documenti, Ritenuto A. Con PE n. __________ del 10/13 gennaio 1995 dell’UEF di _________ha escusso __________ per l’incasso di: “1. Fr. 16’276.-- oltre interessi al 6% dal 31 gennaio 1994, 2. Fr. 742.50 oltre interessi al 6% dal 21 febbraio 1994”. Quale titolo di credito la procedente ha indicato: