L’istanza è accolta. Di conseguenza viene rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta al PE n. __________dell’UEF di __________ di data 13.1.1995. 2. La tassa di giustizia di Fr. 70.-- e le spese, nonché le spese esecutive, da anticipare dalla parte istante, sono a carico della parte convenuta, la quale altresì rifonderà alla controparte Fr. 130.-- a titolo di ripetibili.” Decisione tempestivamente dedotta in appello dall’escussa che con atto 30 marzo 1995 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;