{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-01-10", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00097_1996-01-10.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6820&nX40_KEY=4933415&nTrefferzeile=89&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "765a28a92e52ca7d0e6c39d6ff7d362f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00097"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.01.1996 14.1995.00097"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:17:43", "Checksum": "4238d6418bfef013879383e7167bde4f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.01.1996 14.1995.00097\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n__________ rileva che “l’avvenuta fornitura è comunque comprovata dalla conferma di ricezione della merce (doc. I) e dai contratti di licenza per l’uso dei programmi __________ (doc. L, M), stipulati con __________ dalla ditta __________, alla quale secondo le istruzioni dell’appellante la merce tipo __________ doveva essere fornita (doc. F, H)”.\nPer l’appellata “allorquando il venditore è tenuto a consegnare la merce ordinatagli prima del pagamento del prezzo, se la consegna della merce è avvenuta l’ordinazione costituisce titolo di rigetto dell’opposizione”.\nRelativamente alla contestazione del tasso di interesse, l’appellata “osserva come la stessa è tardiva, poiché mai sollevata in precedenza”. Inoltre il tasso di sconto bancario sarebbe fatto notorio ex art. 184 cpv. 3 CPC che non deve pertanto essere provato. Ritenuto “che il tasso di sconto bancario ordinario si situa all’81/2% la richiesta di interessi al tasso del 6% è più che giustificata”.\nConsiderato\nin diritto:\n1.\na) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).\nb) La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro; deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3).\n2. L’esecuzione in rassegna si basa sugli ordini per la fornitura di vari prodotti elettronici del 31 dicembre 1993 (ordini n. 186 e 187, doc. A e B) e del 12 gennaio 1994 (ordine n. 202, doc. C), ove l’escussa, a mente della precettante, avrebbe precisato il genere della merce da fornire, la sua quantità ed il prezzo unitario, e sulle relative fatture.\nGli ordini doc. A, B e C, se firmati dall'ordinante, costituiscono, in principio, un riconoscimento di debito dell’escussa nel senso inteso ai considerandi 1 a) e b) per i tipi, la quantità e i prezzi unitari ivi indicati, atteso che in prima sede non è stato eccepito l’adempimento dell’obbligo contrattuale della procedente (ossia la “consegna della cosa mobile venduta”); Panchaud/Caprez, op. cit., § 71 I p. 171 ss., CEF 17.3.1988 in re SLSI e LLCC. Infatti la contestazione dell’omessa consegna della merce acquistata, formulata per la prima volta in sede d’appello, in violazione del principio procedurale secondo cui alle parti non è consentito in seconda sede addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni (art. 321 cpv. 1 lit. b CPC), è inammissibile siccome proceduralmente irrita.\nAll’appellante va infatti ricordato che la procedura d’appello si caratterizza quale accertamento critico della decisione del primo giudice, senza possibilità, appunto perché basata su fatti affermati e sulle prove raccolte in prima sede, che queste emergenze processuali possano essere mutate (cfr. CEF 7 febbraio 1990 in re I.C. SA/C.B. SA, 27 aprile 1989 in re CM SA c. E.K. AG, 25 ottobre 1988 in re P.M.c.c. D.M./S.M.).\n"}