{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-01-10", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00097_1996-01-10.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6820&nX40_KEY=4933415&nTrefferzeile=89&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "765a28a92e52ca7d0e6c39d6ff7d362f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00097"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.01.1996 14.1995.00097"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:17:43", "Checksum": "4238d6418bfef013879383e7167bde4f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.01.1996 14.1995.00097\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n10 gennaio 1996/C/fc/fb |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 1. febbraio 1995 dalla\n|\n|\n__________\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n__________\n|\ntendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________del 10/13 gennaio 1995 dell’UEF __________;\nsulla quale istanza la Pretore della Giurisdizione di __________ con sentenza 17 marzo 1995 ha così pronunciato:\n“1. L’istanza è accolta.\nDi conseguenza viene rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta al PE n. __________dell’UEF di __________ di data 13.1.1995.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 70.-- e le spese, nonché le spese esecutive, da anticipare dalla parte istante, sono a carico della parte convenuta, la quale altresì rifonderà alla controparte Fr. 130.-- a titolo di ripetibili.”\nDecisione tempestivamente dedotta in appello dall’escussa che con atto 30 marzo 1995 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;\nmentre con osservazioni 18/19 aprile 1995 l’appellata ha resistito al gravame, protestate spese e ripetibili;\nrilevato che con decreto presidenziale 4 aprile 1995 all’appello è stato concesso l’effetto sospensivo;\nesaminati atti e documenti,\nRitenuto\nA. Con PE n. __________ del 10/13 gennaio 1995 dell’UEF di _________ha escusso __________ per l’incasso di: “1. Fr. 16’276.-- oltre interessi al 6% dal 31 gennaio 1994, 2. Fr. 742.50 oltre interessi al 6% dal 21 febbraio 1994”. Quale titolo di credito la procedente ha indicato: “1-2) Ordinazioni n. 186, 187, 202 (riconoscimento di debito) e relative fatture”.\nInterposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto alla Pretore.\nB. La procedente fonda la sua pretesa sugli ordini n. 186 e 187 del 31 dicembre 1993 (doc. A e B) e sull’ordine n. 202 del 12 gennaio 1994 (doc. C), inviatigli dall’escussa per l’acquisto di vari articoli indicandone i relativi prezzi unitari. __________ __________ ha anche prodotto le fatture n. __________ emesse il 31 dicembre 1993 e il 21 gennaio 1994.\nC. All’udienza di contraddittorio __________ si è limitata a dichiarare “di non avere nessun debito nei confronti dell’istante”.\nD. Con sentenza 17 marzo 1995 la Pretore della Giurisdizione di __________ ha accolto l’istanza argomentando che “il riconoscimento di debito può risultare anche da uno scambio di corrispondenza, quando dal raffronto ed esame dei singoli documenti e dalla loro connessione risulti in modo sufficiente la professione del debito”.\nA mente della Pretore “la documentazione prodotta dall’istante può essere considerata quale riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF”. Infatti dalla stessa risulta che “in data 31.12.1993, rispettivamente in data 12.1.1994 l’escussa __________ __________ ha ordinato all’istante materiale per complessivi Fr. 17’018.50, indicando esattamente il prezzo unitario e totale della merce richiesta” e che la merce è stata consegnata lo stesso giorno in cui è stata ordinata.\nLa prima giudice ha rilevato che l’escussa non ha smentito l’avvenuta consegna della cosa mobile venduta, limitandosi “a contestare la pretesa fatta valere nei suoi confronti, senza tuttavia negare di aver ordinato” e ricevuto la merce in oggetto.\nLa Pretore ha infine concesso ex art. 104 cpv. 3 CO gli interessi moratori al tasso del 6% come richiesto nel PE.\nE. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente aggravata l’escussa, asseverando che “è necessario che i documenti da cui risulta il riconoscimento di debito siano firmati dal debitore”. Nel caso di specie i documenti prodotti dall’istante non costituiscono riconoscimento di debito perché “sia le fatture che le ordinazioni n. __________non sono né sottoscritte dall’appellante né altrimenti riconosciute”.\nA mente dell’appellante inoltre la constatazione della prima giudice secondo cui vi è stata “consegna della cosa mobile venduta” perché “l’escussa non avrebbe smentito tale circostanza” è errata, atteso che essa si sarebbe “opposta al pagamento delle fatture contestando le allegazioni dell’istante proprio su tale circostanza”. Inoltre dai documenti prodotti dall’istante non risulta che vi sia stata consegna della cosa mobile venduta, perché “le dichiarazioni di cui ai doc. I e M non provano affatto che i materiali citati nei doc. A, B e C siano stati consegnati alle ditte __________ e __________ ”.\nL’appellante contesta infine gli interessi moratori al tasso del 6% concessi dalla Pretore, asseverando che l’istante non ha provato il tasso di sconto bancario ordinario applicato nel luogo del pagamento.\nF. Con osservazioni 18 aprile 1995 l’appellata ha resistito al gravame argomentando che “la generica allegazione dell’escussa, secondo cui non avrebbe avuto nessun debito nei confronti dell’istante, non può essere interpretata quale contestazione circa l’avvenuta fornitura della merce. Siccome si è tenuti a provare unicamente i fatti che sono contestati dalla parte avversa, solo una chiara contestazione dà la possibilità di rilevare ciò che nel complesso dei fatti asseriti è contestato e quindi il tema ed i limiti dell’onere probatorio”. A mente dell’istante “la contestazione sollevata dall’appellante solo in seconda istanza costituisce un fatto nuovo e non è pertanto ammissibile in sede di appello”."}