Il fatto che il credito della procedente non risulta essere stato contestato da __________ è irrilevante in sede di procedura sommaria di rigetto. Per costante giurisprudenza un estratto conto o un saldo di conto corrente non controfirmati dal debitore non costituiscono infatti riconoscimento di debito ex art. 82 LEF per il saldo passivo (cfr. DTF 106 III 100). I doc. I e L non adempiono pertanto i requisiti richiesti dall’art. 82 LEF. Di conseguenza la fideiussione doc. A non può costituire valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. Il rigetto dell’opposizione pronunciato dal primo giudice non è pertanto giustificato. 6.