Occorre quindi esaminare se in concreto sia stata fornita la prova documentale dell’esistenza del debito principale e della sua esigibilità: il doc. A può infatti costituire titolo di rigetto ex art. 82 LEF solo a condizione che sia dato riconoscimento del debito principale. A questo riguardo la procedente ha prodotto unicamente la “domanda di ammissione al passivo ex art 93 L.F.” del 7 gennaio 1993 (doc. I), nell’ambito del fallimento della __________, di un credito di complessive Lit. 145’103’451 e l’“Estratto” 21 aprile 1993 (doc.