Il procedente sarebbe pertanto legittimato a chiedere il pagamento dell’intero debito direttamente al fideiussore escusso senza preventivamente procedere contro il debitore principale. 5. La nozione di riconoscimento di debito, come detto non definita dalla legge, nel caso dell’esecuzione di un impegno fideiussorio implica da parte dell’escutente la prova dell’ammontare del mutuo per cui è stata prestata la fideiussione e l’esigibilità della restituzione del mutuo stesso (Panchaud/Caprez, op. cit., p. 198 ss. e 105 ss.). Occorre quindi esaminare se in concreto sia stata fornita la prova documentale dell’esistenza del debito principale e della sua esigibilità: