L’art. 1944 cpv. 1 CCI dispone infatti che il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito; mentre il cpv. 2 del medesimo articolo dispone che le parti possono convenire il beneficio della previa escussione del debitore principale. Il procedente sarebbe pertanto legittimato a chiedere il pagamento dell’intero debito direttamente al fideiussore escusso senza preventivamente procedere contro il debitore principale.