l’art. 1937 CCI non pone infatti, diversamente dall’art. 493 CO, nessun requisito di forma per la validità della fideiussione, limitandosi ad esigere la volontà esplicita del fideiussore di prestare fideiussione, requisito questo che è senz’altro adempiuto in concreto. Tale disposto della legge italiana non contravviene del resto all’ordine pubblico svizzero (DTF 93 II 379 ss.). La fideiussione 7 agosto 1990, sottoscritta dall’escusso, costituisce pertanto valido riconoscimento di debito ove siano adempiuti anche gli altri presupposti. c) Ex art. 1944 CCI il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito.