Per l’appellata l’eccezione di incompetenza territoriale della Pretura di Mendrisio-Sud, sollevata in sede di appello, è “un’eccezione del tutto nuova” e pertanto tardiva, atteso che “in virtù dell’art. 98 CPC il giudice esamina su domanda di parte le eccezioni processuali e precipuamente quelle che possono essere proposte per difetto di competenza territoriale”. L’osservante rileva l’inapplicabilità della Convenzione di Lugano. L’art. 1 cpv. 2 di siffatta convenzione esclude dal campo di applicazione della Convenzione di Lugano fra gli altri, il settore dei “fallimenti, concordati ed altre procedure affini”.