2 CO), sia secondo quello italiano (art. 1939 CCI). La fideiussione in discorso non esplicherebbe pertanto, se anche fosse ritenuta valida, alcun effetto, poiché l’obbligazione principale è stata nel frattempo estinta. F. Con osservazioni 4 marzo 1994 la parte appellata ha chiesto la reiezione del gravame. Per l’appellata l’eccezione di incompetenza territoriale della Pretura di Mendrisio-Sud, sollevata in sede di appello, è “un’eccezione del tutto nuova” e pertanto tardiva, atteso che “in virtù dell’art. 98 CPC il giudice esamina su domanda di parte le eccezioni processuali e precipuamente quelle che possono essere proposte per difetto di competenza territoriale”.