A mente dell’appellante irrilevante è il fatto che egli abbia sottoscritto “un contratto di fideiussione generale a favore di __________ ”, perché le parti, in aggiunta al formulario doc. A, hanno “verbalmente raggiunto un accordo limitante la validità della fideiussione alle posizioni delle ditte __________ e __________ ”, i cui debiti sarebbero stati estinti prima del fallimento della __________. Una fideiussione non può sussistere che per un’obbligazione principale valida, sia secondo il diritto svizzero (art. 492 cpv. 2 CO), sia secondo quello italiano (art. 1939 CCI).