Il giudice svizzero risulterebbe dunque territorialmente incompetente non solo in caso di azione di convalida del sequestro (art. 3 cpv. 2 Convenzione di Lugano) ma anche in caso di istanza di rigetto dell’opposizione, qualora il convenuto sia domiciliato in uno Stato contraente (come è l’Italia nel caso di specie) ed il sequestro sia stato eseguito in Svizzera. L’escusso ribadisce poi l’applicabilità del Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l’Italia del 22 luglio 1868, che stabilirebbe il diritto applicabile nell’ambito internazionale. Per l’art 8 cpv.