A è sottoposto al diritto italiano e “di conseguenza è valido nella forma, non richiedendo il diritto italiano la forma pubblica per il contratto di fideiussione con una persona fisica”. La fideiussione prestata dall’escusso è “generale e a favore della sola __________ e non risulta per niente riferita o correlata a due posizioni particolari come sostenuto dal convenuto”. Nella procedura esecutiva il tasso di cambio della moneta straniera in franchi svizzeri è quello del giorno della domanda d’esecuzione. Nella fattispecie il primo precetto esecutivo è datato 11 agosto 1993, data alla quale il tasso di cambio di lire italiane in franchi svizzeri era di Fr. 0.942 per 1’000 lire.