Con sentenza 10/19 gennaio 1994 il Segretario assessore di Mendrisio-Sud ha parzialmente accolto l’istanza. Dopo aver dichiarato inapplicabile nel caso di specie il Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l’Italia del 22 luglio 1868, il primo giudice rileva che per l’art. 117 LDIP, essendo il fideiussore __________ domiciliato a __________, il contratto doc. A è sottoposto al diritto italiano e “di conseguenza è valido nella forma, non richiedendo il diritto italiano la forma pubblica per il contratto di fideiussione con una persona fisica”.