In replica il procedente assevera che in concreto, non essendo applicabile l’art. 8 del citato Trattato, applicabile risulta essere, per l’art. 117 cpv. 2 e cpv. 3 lit. e LDIP, il diritto italiano che non richiede che la fideiussione venga redatta in forma pubblica. Il cambio invocato sarebbe quello del giorno del sequestro. D. Con sentenza 10/19 gennaio 1994 il Segretario assessore di Mendrisio-Sud ha parzialmente accolto l’istanza.