non essendo stato osservato questo requisito la fideiussione sarebbe nulla. In ogni caso la fideiussione si riferirebbe “a due posizioni ben particolari: quella della ditta __________ e quella della ditta __________ ”, che avrebbero rimborsato il loro debito. Quo agli importi in contestazione l’escusso assevera che non è stato né indicato né provato il cambio applicato e nemmeno il giorno utile e che gli interessi di mora sarebbero eventualmente dovuti dal giorno del fallimento della __________. In replica il procedente assevera che in concreto, non essendo applicabile l’art. 8 del citato Trattato, applicabile risulta essere, per l’art. 117 cpv.