{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-04-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00084_1995-04-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6583&nX40_KEY=4711563&nTrefferzeile=99&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ac32e00326894cd229208d0b737dce44"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["14.1995.00084"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.04.1995 14.1995.00084"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:36:57", "Checksum": "65a626cf8b187d74e2dcff71b68adc5b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.04.1995 14.1995.00084\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n3.\na) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).\nb) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).\nc) La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro; deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3).\n4. In concreto l’escusso si è costituito fideiussore solidale della __________ e le parti sub C) del contratto doc. A hanno convenuto che “le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa”. Tale clausola è valida secondo il diritto italiano. L’art. 1944 cpv. 1 CCI dispone infatti che il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito; mentre il cpv. 2 del medesimo articolo dispone che le parti possono convenire il beneficio della previa escussione del debitore principale. Il procedente sarebbe pertanto legittimato a chiedere il pagamento dell’intero debito direttamente al fideiussore escusso senza preventivamente procedere contro il debitore principale.\n5. La nozione di riconoscimento di debito, come detto non definita dalla legge, nel caso dell’esecuzione di un impegno fideiussorio implica da parte dell’escutente la prova dell’ammontare del mutuo per cui è stata prestata la fideiussione e l’esigibilità della restituzione del mutuo stesso (Panchaud/Caprez, op. cit., p. 198 ss. e 105 ss.).\nOccorre quindi esaminare se in concreto sia stata fornita la prova documentale dell’esistenza del debito principale e della sua esigibilità: il doc. A può infatti costituire titolo di rigetto ex art. 82 LEF solo a condizione che sia dato riconoscimento del debito principale. A questo riguardo la procedente ha prodotto unicamente la “domanda di ammissione al passivo ex art 93 L.F.” del 7 gennaio 1993 (doc. I), nell’ambito del fallimento della __________, di un credito di complessive Lit. 145’103’451 e l’“Estratto” 21 aprile 1993 (doc. L), con il quale il notaio __________ ha certificato che dal libro “Giornale dei correntisti” anno __________ del __________ risulta che il conto corrente n. __________ intestato a __________ presentava un saldo passivo al 22 dicembre 1992 di complessive Lit. 84’842’940. Questi documenti costituiscono però solo delle dichiarazioni unilaterali della creditrice non sottoscritte dalla debitrice principale. Il fatto che il credito della procedente non risulta essere stato contestato da __________ è irrilevante in sede di procedura sommaria di rigetto. Per costante giurisprudenza un estratto conto o un saldo di conto corrente non controfirmati dal debitore non costituiscono infatti riconoscimento di debito ex art. 82 LEF per il saldo passivo (cfr. DTF 106 III 100). I doc. I e L non adempiono pertanto i requisiti richiesti dall’art. 82 LEF. Di conseguenza la fideiussione doc. A non può costituire valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. Il rigetto dell’opposizione pronunciato dal primo giudice non è pertanto giustificato.\n6. L'appello 31 gennaio 1994 __________ va quindi accolto.\nTassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 cpv. 1 TarLEF).\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 52 e 82 cpv. 1 LEF; 321 cpv. 1 lett. b CPC; 1, 116 e 124 LDIP; 493 CO; 1937 e 1944 CCI\nPRONUNCIA\n1. L'appello 31 gennaio 1994 __________, è accolto.\nDi conseguenza la sentenza 10/19 gennaio 1994 del Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud è così riformata:\n\"1. L'istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione dell’8 settembre 1993 del __________, è respinta.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 240.--, già anticipata dall'istante, resta a carico del __________ che rifonderà a __________ Fr. 1’000.-- a titolo di indennità.\"\n2. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 360.--, già anticipata dall'appellante, è a carico di __________ che rifonderà a __________ Fr. 1’500.-- a titolo di indennità.\n3. Intimazione:\n__________\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}