{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-04-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00084_1995-04-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6583&nX40_KEY=4933428&nTrefferzeile=3&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ac32e00326894cd229208d0b737dce44"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00084"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.04.1995 14.1995.00084"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:00:13", "Checksum": "bf8ce72b6f64bee3349b86ea652e2030", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.04.1995 14.1995.00084\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n2.\na) Il contratto che lega le parti è una fideiussione datata 7 agosto 1990 (doc. A), con la quale __________ si è costituito fideiussore della __________ per l'adempimento di qualsiasi obbligazione dipendente da operazioni bancarie verso il __________ . Essendo la procedente una società con sede in __________, risulta dato un ambito internazionale ai sensi dell'art. 1 LDIP.\nL’escusso assevera che è applicabile il Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l’Italia del 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541), il cui art. 8 stabilirebbe l’applicabilità del diritto svizzero. Come rettamente evidenziato dal primo giudice il Trattato menzionato non risulta in concreto applicabile, non avverandosi i presupposti dell’art. 8.\nLa questione del diritto applicabile è dunque da risolvere sulla base della Legge federale sul diritto internazionale privato del 18 dicembre 1987 (RS 291). In materia di contratti internazionali il diritto applicabile è innanzitutto quello scelto dalle parti (art. 116 cpv. 1 LDIP). Ex art. 116 cpv. 2 LDIP la scelta del diritto applicabile dev'essere esplicita o risultare univocamente dal contratto o dalle circostanze. Per altro, è regolata dal diritto scelto (cfr. DTF 117 II 491).\nDall'esame della fideiussione doc. A emerge chiaramente che questa è stata sottoscritta su formulari prestampati redatti dal __________ e pertanto in Italia. __________ ha indicato un domicilio italiano. L'atto di fideiussione è stato redatto sulla base di precisi riferimenti alle disposizioni di diritto materiale del Codice Civile Italiano (nel seguito: CCI) concernenti la fideiussione, per cui la scelta del diritto italiano risulta univocamente dall'atto di fideiussione doc. A.\nb) Ex art. 124 LDIP il contratto è formalmente valido se conforme al diritto che gli è applicabile o al diritto del luogo di stipulazione.\nLa fideiussione 7 agosto 1990 è valida secondo il diritto italiano: l’art. 1937 CCI non pone infatti, diversamente dall’art. 493 CO, nessun requisito di forma per la validità della fideiussione, limitandosi ad esigere la volontà esplicita del fideiussore di prestare fideiussione, requisito questo che è senz’altro adempiuto in concreto. Tale disposto della legge italiana non contravviene del resto all’ordine pubblico svizzero (DTF 93 II 379 ss.). La fideiussione 7 agosto 1990, sottoscritta dall’escusso, costituisce pertanto valido riconoscimento di debito ove siano adempiuti anche gli altri presupposti.\nc) Ex art. 1944 CCI il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito.\n"}