{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-04-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00084_1995-04-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6583&nX40_KEY=4933428&nTrefferzeile=3&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ac32e00326894cd229208d0b737dce44"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00084"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.04.1995 14.1995.00084"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:00:13", "Checksum": "bf8ce72b6f64bee3349b86ea652e2030", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.04.1995 14.1995.00084\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nPer l’appellante “secondo l’art. 2 della Convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 16.9.1988, le persone domiciliate in uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato”. Il giudice svizzero risulterebbe dunque territorialmente incompetente non solo in caso di azione di convalida del sequestro (art. 3 cpv. 2 Convenzione di Lugano) ma anche in caso di istanza di rigetto dell’opposizione, qualora il convenuto sia domiciliato in uno Stato contraente (come è l’Italia nel caso di specie) ed il sequestro sia stato eseguito in Svizzera.\nL’escusso ribadisce poi l’applicabilità del Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l’Italia del 22 luglio 1868, che stabilirebbe il diritto applicabile nell’ambito internazionale. Per l’art 8 cpv. 1 e 2 “di questo Trattato alla specie è applicabile il diritto svizzero, poiché il signor __________ è cittadino svizzero e poiché la sostanza oggetto di sequestro si trova in Svizzera”.\nSecondo il diritto svizzero la fideiussione in questione sarebbe nulla, atteso che l’art. 493 CO prevede il requisito dell’atto pubblico quando fideiussore è una persona fisica (art. 493 cpv. 2 CO).\nA mente dell’appellante irrilevante è il fatto che egli abbia sottoscritto “un contratto di fideiussione generale a favore di __________ ”, perché le parti, in aggiunta al formulario doc. A, hanno “verbalmente raggiunto un accordo limitante la validità della fideiussione alle posizioni delle ditte __________ e __________ ”, i cui debiti sarebbero stati estinti prima del fallimento della __________. Una fideiussione non può sussistere che per un’obbligazione principale valida, sia secondo il diritto svizzero (art. 492 cpv. 2 CO), sia secondo quello italiano (art. 1939 CCI). La fideiussione in discorso non esplicherebbe pertanto, se anche fosse ritenuta valida, alcun effetto, poiché l’obbligazione principale è stata nel frattempo estinta.\nF. Con osservazioni 4 marzo 1994 la parte appellata ha chiesto la reiezione del gravame.\nPer l’appellata l’eccezione di incompetenza territoriale della Pretura di Mendrisio-Sud, sollevata in sede di appello, è “un’eccezione del tutto nuova” e pertanto tardiva, atteso che “in virtù dell’art. 98 CPC il giudice esamina su domanda di parte le eccezioni processuali e precipuamente quelle che possono essere proposte per difetto di competenza territoriale”.\nL’osservante rileva l’inapplicabilità della Convenzione di Lugano. L’art. 1 cpv. 2 di siffatta convenzione esclude dal campo di applicazione della Convenzione di Lugano fra gli altri, il settore dei “fallimenti, concordati ed altre procedure affini”.\nA mente del __________ il Trattato consolare tra la Svizzera e l’Italia del 22 luglio 1868 è inapplicabile nel caso di specie, atteso che il signor __________ non è “stato dichiarato in fallimento o bancarotta, né vengono fatte valere contro di lui ipoteche” (art. 8 del Trattato).\nL’osservante contesta che la fideiussione in parola risulti correlata a specifiche e singole posizioni di debito, in particolare a quelle indicate dall’appellante.\nConsiderato\nin diritto:\n1.\na) L’escusso eccepisce l’incompetenza territoriale della Pretura di Mendrisio-Sud. Per l’appellante “secondo l’art. 2 della Convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 16.9.1988, le persone domiciliate in uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato”. Il giudice svizzero risulterebbe dunque territorialmente incompetente non solo in caso di azione di convalida del sequestro (art. 3 cpv. 2 Convenzione di Lugano) ma anche in caso di istanza di rigetto dell’opposizione, qualora il convenuto sia domiciliato in uno Stato contraente (come è l’__________ nel caso di specie) ed il sequestro sia stato eseguito in Svizzera.\nb) Ex art. 52 LEF l’esecuzione preceduta da un sequestro si fa nel luogo in cui si trova l’oggetto sequestrato.\nLa presente procedura esecutiva è stata promossa a convalida del sequestro eseguito il 16 giugno 1993 sulla part. n. __________ RFD di __________: è quindi data, di principio, la competenza della Pretura di Mendrisio-Sud.\nIl principio dell’art. 52 LEF vale, a differenza di quanto preteso dall’appellante, anche in ambito internazionale, atteso che la Convenzione di Lugano e segnatamente il suo art. 3 non vietano che l’esecuzione preceduta da sequestro venga promossa nel luogo in cui si trova l’oggetto sequestrato, dove è possibile iniziare pure la procedura di rigetto dell’opposizione (Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 5a edizione, Berna 1993, § 51 m. 85a).\n"}