{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-04-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00084_1995-04-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6583&nX40_KEY=4933428&nTrefferzeile=3&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ac32e00326894cd229208d0b737dce44"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00084"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.04.1995 14.1995.00084"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:00:13", "Checksum": "bf8ce72b6f64bee3349b86ea652e2030", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.04.1995 14.1995.00084\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n13 aprile 1995\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nCometta, presidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 8 settembre 1993 da\n|\n|\n__________\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n__________, patr. dall'avv. __________\n|\ntendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 25/30 agosto 1993 dell’UEF di Mendrisio;\nsulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud con sentenza 10/19 gennaio 1994 ha così pronunciato:\n“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione al PE indicato è respinta in via provvisoria, limitatamente a Fr. 49’584.50 più le spese del sequestro di Fr. 343.-- e le spese esecutive.\n3. La tassa di giustizia in Fr. 240.-- e spese, già anticipate dall’istante, sono a carico della parte convenuta per 2/3 e della parte istante per 1/3.\nIl convenuto rifonderà inoltre all’istante Fr. 500.-- a titolo di ripetibili.”\nDecisione tempestivamente dedotta in appello dall’escusso che con atto 31 gennaio 1994 ha postulato, con protesta di spese e ripetibili, la reiezione dell’istanza;\nmentre con osservazioni 4 marzo 1994 l’appellato ha resistito al gravame, protestate tasse e ripetibili;\nesaminati atti e documenti,\nposti i seguenti\npunti di giudizio\n1. Deve essere accolta l’appellazione 31 gennaio 1994 __________?\n2. Tassa di giustizia e indennità.\nRitenuto\nin fatto:\nA. Con PE n. __________ del 25/30 agosto 1993 dell’UEF di Mendrisio il __________ ha escusso in via ordinaria, a convalida del sequestro n. __________, per l’incasso di Fr. 81’500.-- oltre accessori, indicando quale titolo di credito:\n“1. Fideiussione 7.8.1990 di Lit. 50’000’000 in favore di __________\n2. Spese bolletta Pretura Mendrisio-Sud.\n3. Spese verbale sequestro n. __________ del 16.6.1993.”\nInterposta tempestiva opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.\nB. Il procedente fonda la sua pretesa sul contratto 7 agosto 1990 (doc. A), con cui __________ si è costituito “garante per fideiussione sino a concorrenza di Lit. 50’000’000 in favore di __________ e nell’interesse della società __________, dichiarata fallita con sentenza 12 dicembre 1992 dal Tribunale di __________, quando il __________ vantava nei suoi confronti un preteso credito di Lit. 145’103’451 (doc. I).\nC. All’udienza di contraddittorio l’escusso ha rilevato che, conformemente all’art. 1 cpv. 2 LDIP, alla fattispecie è applicabile il Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l’Italia del 22 luglio 1868, il cui art. 8 stabilisce l’applicabilità del diritto svizzero, atteso che il resistente è cittadino svizzero e la sostanza oggetto di sequestro si trova in Svizzera. Inoltre non sarebbe provato che egli abbia una residenza italiana.\nA mente di __________ per l’art. 493 CO la fideiussione deve essere redatta nella forma dell’atto pubblico: non essendo stato osservato questo requisito la fideiussione sarebbe nulla.\nIn ogni caso la fideiussione si riferirebbe “a due posizioni ben particolari: quella della ditta __________ e quella della ditta __________ ”, che avrebbero rimborsato il loro debito.\nQuo agli importi in contestazione l’escusso assevera che non è stato né indicato né provato il cambio applicato e nemmeno il giorno utile e che gli interessi di mora sarebbero eventualmente dovuti dal giorno del fallimento della __________.\nIn replica il procedente assevera che in concreto, non essendo applicabile l’art. 8 del citato Trattato, applicabile risulta essere, per l’art. 117 cpv. 2 e cpv. 3 lit. e LDIP, il diritto italiano che non richiede che la fideiussione venga redatta in forma pubblica.\nIl cambio invocato sarebbe quello del giorno del sequestro.\nD. Con sentenza 10/19 gennaio 1994 il Segretario assessore di Mendrisio-Sud ha parzialmente accolto l’istanza.\nDopo aver dichiarato inapplicabile nel caso di specie il Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l’Italia del 22 luglio 1868, il primo giudice rileva che per l’art. 117 LDIP, essendo il fideiussore __________ domiciliato a __________, il contratto doc. A è sottoposto al diritto italiano e “di conseguenza è valido nella forma, non richiedendo il diritto italiano la forma pubblica per il contratto di fideiussione con una persona fisica”.\nLa fideiussione prestata dall’escusso è “generale e a favore della sola __________ e non risulta per niente riferita o correlata a due posizioni particolari come sostenuto dal convenuto”.\nNella procedura esecutiva il tasso di cambio della moneta straniera in franchi svizzeri è quello del giorno della domanda d’esecuzione. Nella fattispecie il primo precetto esecutivo è datato 11 agosto 1993, data alla quale il tasso di cambio di lire italiane in franchi svizzeri era di Fr. 0.942 per 1’000 lire.\nA mente del Pretore “gli interessi di mora al 5 % decorrono dal 19 luglio 1992, data dell’esigibilità del credito e sono dovuti fino all’11.8.1993, non avendo parte istante nel precetto esecutivo richiesto interessi di mora ulteriori”.\nE. Contro il giudizio di prime cure si è tempestivamente aggravato l’escusso.\nIn ordine __________ solleva l’eccezione d’incompetenza territoriale della Pretura di Mendrisio-Sud, presupposto processuale che deve essere esaminato d’ufficio in ogni stadio di causa (art. 97 CPC)."}