3. a) Dai contratti del 25 aprile 1989 e del 18 settembre 1990 (doc. D e E) si evince che la __________ ha concesso all’escussa un limite di credito in conto corrente di Fr. 2’000’000.-- poi ridotto a Fr. 1’900’000.--. Il credito poteva essere disdetto da ambo le parti in qualsiasi momento, previo preavviso di sei settimane. La questione che si pone in concreto è quella a sapere se un contratto di concessione di un limite di credito in conto corrente, firmato dalla debitrice, possa costituire, unitamente a degli estratti conto non firmati, un valido riconoscimento di debito per il saldo passivo del conto.