in Rep 1989 p. 331 con riferimenti). d) Ex art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione. La volontà di obbligarsi può risultare da un atto pubblico redatto nelle forme stabilite dal diritto cantonale (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 337 con riferimenti). 2. Legittimato a chiedere il rigetto dell’opposizione è in principio chi, in base al riconoscimento di debito, ha la facoltà di disporre del credito. Il rigetto può anche essere concesso al cessionario (cfr. Panchaud/Caprez, op. cit., § 17 p. 37).