M da essa redatto, non costituisce valido titolo di rigetto: esso prevede infatti che al 30 giugno 1993 sarebbe stato saldato il debito verso l’intimata ma nel periodo di sei mesi trascorso sino all’intimazione del PE mai l’appellata ha contestato il rimborso previsto nel doc. M. “Inoltre persino il precetto non si rapporta a qualcuna delle cifre menzionate sul doc. M”. F. Con osservazioni 8 agosto 1994 la procedente ha postulato la reiezione del gravame adducendo che la debitrice non contesta il credito della banca per quanto concerne l’importo. Per l’appellata “la conferma della linea di credito di cui al doc.