E. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente aggravata l’escussa argomentando che “la concessione di un limite di credito non vuole dire riconoscimento di debito ai sensi degli art. 82 s. LEF in quanto il limite di credito può rimanere inutilizzato oppure essere rimborsato”. Sebbene la __________ abbia fatto una certa utilizzazione dei limiti di credito ottenuti l’utilizzazione “è confusa, non scaturisce da un riconoscimento scritto di debito e deve semmai essere fatta valere in un procedimento di merito”. A mente della recorrente il doc. M da essa redatto, non costituisce valido titolo di rigetto: