Con sentenza 4/5 luglio 1994 la Pretore di Mendrisio Nord ha accolto l’istanza sulla base dei doc. D e E, asseverando che le obiezioni sollevate dalla convenuta all’udienza non concernono la “procedura esecutiva in oggetto, per cui le stesse non possono essere tenute in considerazione in questa sede”. E. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente aggravata l’escussa argomentando che “la concessione di un limite di credito non vuole dire riconoscimento di debito ai sensi degli art. 82 s. LEF in quanto il limite di credito può rimanere inutilizzato oppure essere rimborsato”.